JOBS ACT: IL SUPERAMENTO DEL CONTRATTO A PROGETTO
L’entrata in vigore del decreto legislativo in tema di riordino delle tipologie contrattuali comporta l’abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 61 – 69bis D.Lgs. 276/2003.
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L’entrata in vigore del decreto legislativo in tema di riordino delle tipologie contrattuali comporta l’abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 61 – 69bis D.Lgs. 276/2003.
Tra le novità più importanti introdotte dal decreto attuativo n. 80, entrato vigore il 25 giugno 2015 e contenente le misure per la conciliazione tra le esigenze familiari e il lavoro, si ricordano la possibilità di richiedere congedi parentali da usare fino ai 12 anni di età dei figli, che sono retribuiti al 30% fino ai sei anni, e la possibilità di godere dei congedi parentali ad ore, in alternativa ad un part time al 50 per cento.
Il tribunale di Rimini, con ordinanza in base all'articolo 1...
Tra i provvedimenti approvati in via preliminare lo scorso 11 giugno dal Consiglio dei Ministri in attuazione della cd. legge delega sulle semplificazioni (L. 183/2014) vi è il decreto che introduce, insieme a diverse correzioni della disciplina del collocamento obbligatorio per i disabili, della sicurezza e igiene del lavoro e delle dimissioni del lavoratore, nuove disposizioni in materia di controlli a distanza.
Jobs Act. Le nuove regole dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del decreto sui contratti. È pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo attuativo del Jobs Act sul riordino delle tipologie contrattuali.
Il Decreto Legislativo sui contratti varato dal Consiglio dei Ministri riforma l’articolo 2103 del Codice civile prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore nell’ambito dello stesso livello e categoria legale di inquadramento contrattuale.
Nella nuova disciplina del contratto di lavoro intermittente, contenuta nel decreto legislativo attuativo del Jobs Act sul riordino delle tipologie contrattuali, non è stato salvato il rimando alle “ipotesi oggettive” di applicazione disciplinate dal D.M. del 23 ottobre 2004, che rimandava a sua volta alle attività di carattere discontinuo già individuate dal Regio Decreto del 1923. In attesa dell'emanazione di apposito provvedimento ministeriale, pertanto, le fattispecie oggettive per le quali si potrà utilizzare il lavoro intermittente saranno soltanto quelle individuate dalla contrattazione collettiva, in base alle “esigenze” ivi indicate.
Il codice dei contratti apporta alcune significative modifiche alla disciplina del part time.