Il Fondo Nuove competenze, introdotto dal c.d. Decreto Rilancio e rifinanziato dal Decreto Agosto, rientra tra quelle misure previste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Al Fondo, istituito presso l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), possono accedere le aziende che hanno stipulato accordi sindacali di rimodulazione dell’orario di lavoro per gestire le mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. Con Decreto del 22 gennaio 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la stipula degli accordi sindacali e per la presentazione all’ANPAL delle domande di accesso al Fondo. L’ANPAL ha, altresì, pubblicato il 17 febbraio 2021 il decreto direttoriale n. 69 con cui ha recepito i nuovi termini, modificando quelli per la fase istruttoria così da consentire di completare tutte le attività previste, anche in termini di spesa, entro il 31 dicembre 2021. C’era molta attesa da parte delle aziende, in quanto lo scorso 31 dicembre era scaduto il precedente termine per stipulare tali accordi. Anche per quest’anno gli accordi collettivi dovranno prevedere, tra l’altro, i progetti formativi, il numero di addetti coinvolti e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi formativi (il limite massimo resta 250 ore).

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Il Fondo Nuove Competenze (“FNC”) è stato introdotto dall’articolo 88, comma 1, del c.d. Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e successivamente modificato dall’articolo 4 del c.d. Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020).

Si tratta di uno strumento introdotto nel contesto emergenziale con una duplice finalità: da un lato quella di offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle nuove condizioni del mercato del lavoro; dall’altro, quella di sostenere le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi determinati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il FNC, istituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), prevede, infatti, risorse da destinare agli oneri relativi alle ore di formazione dei dipendenti, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, a fronte di una rimodulazione dell’orario di lavoro.

Con l’accesso al FNC il datore di lavoro ha, quindi, un vantaggio immediato, ovverosia una riduzione significativa del costo del lavoro, con la possibilità di coniugare la riduzione dell’orario con la formazione, a differenza di quanto accade con altri istituiti di sostegno, quali, ad esempio, la cassa integrazione.

I soggetti che possono accedere a tale fondo sono tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.

Sono interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC o in somministrazione, per i quali è ridotto l’orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall’accordo collettivo, ma a parità di stipendio tenendo conto delle modifiche introdotte al mercato del lavoro dall’emergenza Covid.

Per accedere al FNC occorre, in primo luogo, sottoscrivere con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le Rsa/Rsu un accordo sindacale a livello aziendale o territoriale, che individui:

  • i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze;
  • i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze;
  • il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento;
  • il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze;
  • nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso.

Oltre all’accordo con le OO.SS., è necessaria l’elaborazione di un progetto per lo sviluppo delle competenze che individui gli obiettivi di apprendimento, i soggetti destinatari ed erogatori della formazione, nonché le modalità di svolgimento e la durata del percorso.

Una volta perfezionato l’accordo sindacale e il progetto formativo, le aziende potranno presentare le relative domande all’ANPAL, chiedendo il rimborso dei costi del lavoro (retribuzione e contributi) per le ore dedicate alla formazione (nella misura massima di 250 ore per lavoratore, da svolgere in un arco temporale di 90/120 giorni).

Con riferimento all’accordo sindacale, si precisa che il Decreto Interministeriale attuativo del 9 ottobre 2020, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il successivo 22 ottobre, ha indicato quale data ultima per poter stipulare gli accordi collettivi prodromici all’accesso al Fondo il 31 dicembre 2020.

Si segnala, tuttavia, che, come preannunciato dalla ministra Dott.ssa Catalfo, vi sarà una proroga che renderà utilizzabile questo interessante strumento anche nel 2021.

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Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25, è stata pubblicata la Legge 17 luglio 2020, n. 77 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (n.d.r. il cosiddetto, Decreto Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che tra l’altro è intervenuta integrando il co. 1 dell’art. 90 “Lavoro Agile”, con riferimento al Lavoro Agile nel settore del lavoro privato.

La novella normativa ha previsto che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus  SARS-CoV-2, in ragione:

  • dell’età o  
  • della condizione di rischio derivante
  • da immunodepressione,
  • da esiti di patologie oncologiche o
  • dallo svolgimento di terapie salvavita o, 
  • comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 83 del presente decreto[1], a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Ci si auspicava un intervento chiarificatore in sede di conversione con riferimento alla infelice formulazione del co. 4 del citato art. 90 del Decreto Rilancio a fronte del quale  “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e  comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile  disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.  81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”.


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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.

È stato convertito, con modificazioni, nella Legge 17 luglio 2020, n. 77 (G.U. n. 180 del 18 luglio 2020) il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Di seguito vengono analizzate le principali novità concernenti i profili lavoristici introdotti dalla Legge di conversione:

  • Ammortizzatori sociali
  • Viene recepito quanto disposto dal D.L. n. 52/2020 in merito alla fruizione delle 4 settimane aggiuntive di integrazione salariale. In particolare, viene previsto che le 4 settimane aggiuntive di integrazione salariale inizialmente stanziate per il periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020 possono essere fruite anche antecedentemente al 1° settembre 2020.
  • La fruizione anticipata è subordinata all’avvenuto integrale utilizzo, da parte del datore di lavoro richiedente, delle 14 settimane riferite al periodo 23 febbraio 2020 – 31 agosto 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 18 settimane di integrazione salariale.
  • Congedi parentali
  • Viene esteso dal 31 luglio al 31 agosto 2020 il periodo entro il quale i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 12 anni (e senza limite di età per i genitori lavoratori con figli in stato disabilità o disabili in stato di gravità accertata) possono richiedere un congedo retribuito al 50%, fino ad un massimo di 30 giornate usufruibili in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi già fruiti prima dell’entrata in vigore della legge.
  • Trasferimento di azienda: durata minima della fase di consultazione sindacale
  • Fino al 17 agosto 2020, la fase di consultazione sindacale di cui all’art. 47, comma 2, L. n. 428/90, non potrà avere una durata inferiore a quarantacinque giorni, nel caso in cui non sia stato raggiunto un accordo.
  • Estensione del diritto al lavoro agile ai soggetti maggiorente esposti a rischio di contagio
  • Il diritto al lavoro agile previsto per i genitori lavoratori dipendenti del  settore  privato con almeno un figlio minore di anni 14, viene esteso, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente nell’ambito della sorveglianza sanitaria. Ciò a condizione che la modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.
  • Proroga dei contratti di apprendistato e dei contratti a tempo determinato anche in regime di somministrazione
  • Il termine del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca e dei contratti a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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Lo studio legale De Luca & Partners rimane a disposizione per fornire ogni informazione necessaria a fronteggiare l’emergenza, nonché per elaborare le migliori strategie volte a minimizzare l’impatto della stessa sulla produttività aziendale.

In edicola con Il Sole 24 Ore di domani, sabato 23 maggio, lo speciale dedicato alle regole sul lavoro del Decreto Rilancio. Vittorio De Luca, con Antonella Iacobellis e Alessandra Zilla, ha firmato il contributo dello Studio in materia di sicurezza e salute sul lavoro e cassa integrazione in deroga per aziende plurilocalizzate.

Clicca qui per leggere il DLP insights e le considerazioni dello Studio.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Si tratta di un testo complesso e corposo, costituito da 266 articoli e contenente misure in materia di salute e sicurezza, sostegno alle imprese e all’economia, misure in favore dei lavoratori e delle famiglie, oltre che misure fiscali e disposizioni di settore.

Di seguito verranno riassunte le principali novità connesse ai profili lavoristici introdotte dal Decreto.

A. Modifiche in materia di (i) trattamento ordinario di integrazione salariale (“CIGO”) e assegno ordinario (“FIS”), (ii) Cassa integrazione straordinaria (“CIGS”) e (iii) trattamento di integrazione salariale in deroga (“CIGD”):

1. In materia di Cassa Integrazione ordinaria (“CIGO”) e assegno ordinario (“FIS”) con causale “emergenza COVID-19” di cui all’art. 19 del “Decreto Cura Italia” vengono previste le seguenti principali modifiche e integrazioni:

  • Viene reintrodotto all’art. 19, comma 2, l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni sindacali da svolgersi, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi rispetto al giorno dell’invio della comunicazione, precedentemente soppresso dalla legge di conversione del “Decreto Cura Italia”.
  • In merito ai nuovi termini, sono stati introdotti due ulteriori commi all’art. 19:
  • il comma 2 bis prevede che “Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nel comma 2” – quindi non entro la fine del mese successivo di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – “l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione”;
  • Il comma 2 ter prevede che “Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020. Per le domande presentate oltre il predetto termine, si applica quanto previsto nel comma 2 bis”.
  • la platea dei lavoratori interessati dai due ammortizzatori sociali in oggetto deve risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020 e non più alla data del 23 febbraio 2020 come previsto dalla precedente formulazione di cui all’art. 19, comma 8, del “Decreto Cura Italia”.

2. In materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (“CIGO”) per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria (“CIGS”) di cui all’art. 20 del “Decreto Cura Italia”, viene prevista la seguente modifica:

  • Il trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell’art. 19 può essere richiesto per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente esaurito tutte le nove settimane precedentemente concesse. Anche in questo caso viene riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fruibili nei limiti finanziari dell’art. 22 ter del “Decreto Rilancio”.

3. Con riferimento alla Cassa integrazione guadagni in deroga (“CIGD”), di cui all’art. 22 del “Decreto Cura Italia” vengono previste le seguenti principali modifiche e integrazioni:

  • Il periodo di integrazione salariale in deroga, può essere riconosciuto per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato il precedente periodo di nove settimane. Viene, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per i periodi compresi dal 1° settembre al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’art. 22 ter del “Decreto Rilancio”. Per i datori di lavoro del settore turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire di tali ulteriori quattro settimane anche per periodo precedenti al 1° settembre a condizione che abbiano interamente esaurito il periodo massimo concesso di quattordici settimane.
  • In merito alla procedura da seguire per poter richiedere il trattamento di CIGD, continua a non essere richiesto l’accordo con le Organizzazioni sindacali per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, mentre l’accordo viene richiesto per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza epidemiologica.

B. Modifiche in materia di (i) congedi specifici e bonus baby-sitting, (ii) permessi retribuiti ex. Art. 33, L. 104/1992 e (iii) licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

1. Congedi specifici. Modifiche all’articoli 23 del “Decreto Cura Italia”:

  • Viene prorogato fino a 30 giorni, usufruibile fino al 31 luglio 2020, il congedo specifico per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età non superiore ai 12 anni;

2. Permessi retribuiti ex articolo 33, L. 104/1992. Modifiche all’articolo 24 del “Decreto Cura Italia”:

  • Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della L.104/92, viene incrementato di ulteriori 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

3. Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Modifiche all’articolo 46, del “Decreto Cura Italia”:

  • viene esteso di ulteriori 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020 (e dunque fino al 17 agosto 2020), il termine di preclusione all’avvio delle procedure di licenziamento collettivo e di sospensione delle procedure instaurate successivamente alla data del 23 febbraio 2020;
  • viene, altresì, esteso di 5 mesi, decorrenti dal 17 marzo 2020 (e dunque fino al 17 agosto 2020), il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all’art. 3, L. 604/66;
  • sono sospese per il medesimo periodo tutte le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7, L. 604/66 (procedure per giustificato motivo oggettivo avviate innanzi all’ITL);
  • infine, al datore di lavoro che abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, viene consentito di revocare in ogni tempo il recesso, con conseguente ripristino senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Ciò senza oneri né sanzioni a carico del datore di lavoro, a condizione che contestualmente alla revoca faccia richiesta del trattamento di integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

C. Nuove misure in materia di (i) rimodulazione dell’orario di lavoro (ii) diritto al lavoro agile (iii) proroga e rinnovo dei contratti a termine

  1. In materia di rimodulazione dell’orario di lavoro, all’art. 88 del Decreto, rubricato “Fondo Nuove Competenze”, viene previsto che:
  • per l’anno 2020 i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, potranno realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa;
  • parte dell’orario di lavoro potrà essere finalizzato a percorsi formativi i cui oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, saranno a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;
  • i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse saranno individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economa e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del Decreto.

2. In materia di lavoro agile, all’art. 90 del Decreto viene riconosciuto ai lavoratori del settore privato con almeno un figlio minore di anni 14 – fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – un vero e proprio diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza di accordi individuali:

  • il diritto sarà esercitabile a condizione che la modalità di lavoro agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;
  • la prestazione lavorativa in lavoro agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità dal dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro;
  • il datore di lavoro dovrà comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero.

3. In materia di contratti a termine, l’art. 93 del Decreto, rubricato “Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine” prevede la possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere, anche in assenza di una delle causali previste dal c.d. Decreto dignità.

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Lo studio legale De Luca & Partners rimane a disposizione per fornire ogni informazione necessaria a fronteggiare l’emergenza, nonché per elaborare le migliori strategie volte a minimizzare l’impatto della stessa sulla produttività aziendale.

Vittorio De Luca in onda su Class CNBC a “Il prezzo del virus” condotto dal Direttore Andrea Cabrini, insieme ad altri ospiti tra i quali, il Sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro, Stanislao Di Piazza. Tra gli argomenti, la responsabilità dei datori di lavoro in caso di contagio dei dipendenti e gli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Rilancio in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (intervento dal minuto 24’55’’).

Guarda qui l’intervista.