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Categorie: Pubblicazioni
Con la sentenza 2 aprile 2015, n. 6777, la Sezione Lavoro della Corte di cassazione ha confermato che...
Categorie: Giurisprudenza
Non costituisce giusta causa di licenziamento la condotta della lavoratrice che nomina con locuzioni volgari file di lavoro. A stabilirlo è la Cassazione, intervenuta con la sentenza n. 5878/15, dopo che il giudice di primo grado aveva respinto l’impugnativa del licenziamento, mentre la Corte d’Appello de L'Aquila, ribaltando la precedente decisione, aveva accolto le ragioni della dipendente.
Categorie: Normativa
Il decreto sulle tutele crescenti n. 23/2015, ha omesso di regolamentare il licenziamento per superamento del comporto. Pertanto, con riferimento ai nuovi assunti, l’illegittimità di questo tipo di licenziamento dovrebbe rientrare nell’ambito di quelli ingiustificati, con conseguente riconoscimento di due mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità di retribuzione (articolo 3, comma 1 del decreto).
Categorie: Giurisprudenza
Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro - con sentenza del 29 gennaio 2015 emessa dal Giudice Unico, Dott. Tarantola – ha stabilito che il datore di lavoro, il quale intenda procedere con più di cinque recessi per motivo oggettivo in centoventi giorni nell’ambito di più punti vendita, deve esperire la procedura di licenziamento collettivo laddove i singoli negozi non costituiscano unità produttive autonome da un punto di vista tecnico ed organizzativo.
Categorie: Pubblicazioni
Dovrà essere chiarita la definizione di «cessazione definitiva» dell’attività. Nell’ambito del riordino, previsto dal Jobs act, degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, la volontà del legislatore è quella di delimitare l’ambito...
Categorie: Pubblicazioni
Nell'ambito della delega al governo in materia di riforma del lavoro (Jobs act), risulta ambiziosa la disposizione...
Categorie: Giurisprudenza
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3486/2015, in riferimento a un licenziamento intimato nell’ambito della tutela reale prima della riforma Fornero, ha statuito che dal risarcimento del danno complessivamente dovuto al lavoratore, che si misura in termini di retribuzioni perdute dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, vanno detratte le mensilità che il dipendente avrebbe percepito se avesse accettato l’offerta dell’azienda di un nuovo impiego.
Categorie: Pubblicazioni
Interventi per favorire il reimpiego dei dipendenti e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L'ipotesi di accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale del credito, siglata...