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Categorie: Normativa
Tommaso Nannicini, economista all'università Bocconi di Milano e tra i più stretti consiglieri del premier Matteo Renzi, conferma che negli obiettivi del Governo sulla riforma all’art. 18, L. 300/1970 c’è quello di individuare i «casi estremi» di licenziamenti disciplinari illegittimi dove rimarrà il reintegro nel posto di lavoro, mentre la tutela reale sarà completamente eliminata per i licenziamenti economici, in quanto sostituita, per i nuovi assunti con il contratto a tempo indeterminato a protezione crescente, da un indennizzo monetario calcolato in base all'anzianità di servizio.
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Tra le ipotesi allo studio dei tecnici del Governo vi è quella di trasferire subito il 50% del TFR nelle buste paga dei lavoratori e lasciare l'altra metà alle imprese.
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L’Inps, con messaggio n. 6973/2014, ha chiarito che in caso di malattia la prognosi del medico curante è vincolante sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
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Se il disabile avviato al lavoro non viene assunto dall’impresa destinataria compete al lavoratore un indennizzo risarcitorio che copra il periodo non lavorato ricompreso tra la data del provvedimento di avvio obbligatorio e la data di effettivo inserimento presso l’impresa.
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Per le aziende che abbiano iniziato l’attività nel corso dell’anno, ai fini della individuazione dei limiti numerici per le assunzioni con contratto a termine andranno considerati i dipendenti a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione del primo lavoratore a termine.
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L’Inps, con la circolare n. 100 del 2 settembre 2014, ha dettato le istruzioni per il versamento al neo Fondo di solidarietà residuale (operativo ai sensi del DM 79141/2014) a cui sono tenute le imprese - non rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni - che occupano più di 15 addetti.
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La riforma al contratto a termine a cura del D. L. 34/2014 impone, come noto, il rispetto del limite di utilizzo per questi rapporti, fissato dal contratto collettivo di riferimento. In assenza di disposizioni collettive, il limite rimane pari al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con previsione di un periodo transitorio, in scadenza al 31 dicembre, concesso ai datori di lavoro per adeguarsi al predetto limite percentuale relativamente all’anno 2014.
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Con decreto n. 83117/14 del Ministero del Lavoro è stato istituito il nuovo fondo di 400 milioni per la concessione dei trattamenti della CIG ordinaria e straordinaria (e di mobilità) in deroga.